Normativa comunitaria per indicazioni geografiche e marchi collettivi

Oggi parleremo della normativa comunitaria per indicazioni geografiche e marchi collettivi, dei prodotti agroalimentari.
Infatti, nella distribuzione, sono molto importanti soprattutto due aspetti: la garanzia della qualità e la garanzia dell’origine, sia geografica che aziendale.
Inoltre, i marchi, sono ritenuti allo stesso tempo utili per distinguere prodotti sul mercato e per comunicare con il consumatore.
Il marchio diventa uno strumento decisivo nella strategia commerciale di un’azienda, arrivando a far rappresentare parte del suo valore stesso.
Ma come vengono regolate queste normative?

Gli Stati membri della Comunità Europea devono rispettare gli artt. 23 e 24 TRIPS e tutelare le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli e di altre bevande alcoliche dove una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente all’origine geografica.
I Paesi membri UE devono quindi impedire l’utilizzazione di indicazioni geografiche per prodotti non originari del luogo.

Il reg. CE 1493/1999 prevede una particolare categoria di indicazioni geografiche: i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Ogni regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla particella o all’appezzamento vitato. Tale delimitazione tiene conto dei fattori che contribuiscono alla qualità dei vini lì prodotti prodotti, come: natura del terreno e del sottosuolo, clima e situazione delle particelle e degli appezzamenti.
Alcuni vini VQPRD possono ulteriormente fregiarsi dei seguenti titoli:
a) vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (VLQPRD);
b) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
c) vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (VFQPRD).

Il sistema delle indicazioni geografiche relative al settore vitivinicolo non ha istituito un vero e proprio titolo di protezione sovranazionale: nel senso che la protezione non è il risultato di una procedura comunitaria autonoma, e nemmeno di un meccanismo al termine del quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri vengono incorporate in un atto comunitario vincolante.
Ex art. 52 reg. CE 1493/1999 costituisce VQPRD un’indicazione geografica che sia tale ai sensi della normativa nazionale. Infatti, l’individuazione delle zone geografiche protette con VQPRD è lasciata agli Stati, che sono competenti di attribuire il nome di un comune, di una frazione o di una località ed un VQPRD. E quando ciò accade l’indicazione geografica non potrà essere utilizzata per designare alcun altro prodotto vitivinicolo non proveniente dal comune, dalla frazione o dalla località designata.

L’opponibilità del titolo VQPRD ai terzi è subordinata alla sola pubblicità realizzata mediante la pubblicazione delle disposizioni nazionali nella gazzetta ufficiale dello Stato membro che le adotta. Con il corollario che la pubblicazione dell’elenco dei VPQRD e dei riferimenti alle disposizioni nazionali nella serie C della GUCE costituisce unicamente una misura d’informazione al pubblico circa la protezione delle indicazioni geografiche effettuata da ognuno degli Stati membri nell’ambito della rispettiva normativa nazionale.
La tutela comunitaria delle indicazioni geografiche nel settore dei vini prescinde dal rischio di confusione, perché opera anche con riguardo a casi in cui la vera origine dei prodotti è indicata. Inoltre la tutela è garantita, analogamente al sistema delle DOP e IGP, anche quando l’indicazione geografica sia accompagnata da locuzione quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili.

Una conferma in questo senso si trae dall’inserimento della lettera j) all’art. 7.1 reg.CE 40/94: essa esclude la registrabilità dei marchi dei vini contenenti o consistenti in indicazioni geografiche anche semplicemente riferibili a vini che non hanno tale origine. Su questo punto la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che ai fini dell’applicazione dell’impedimento è sufficiente che i marchi contengano o consistano in elementi che consentano loro d’identificare con sicurezza l’indicazione geografica senza che sia necessario prendere in considerazione gli articoli determinativi o indeterminativi che ne possano eventualmente fare parte. Il regolamento estende la tutela alle indicazioni geografiche relative a i luoghi di paesi anche terzi aderenti all’ OMC.

Interferenze con la disciplina dei marchi collettivi

Oltre ai marchi individuali, la legge (art. 11 cpi e art. 2570 c.c.) prevede la possibilità di registrare marchi collettivi, destinati non a un uso da parte (o con il consenso) del titolare per contraddistinguere i prodotti o servizi recanti il marchio come provenienti da una certa impresa, ma a un uso plurimo da parte di più soggetti diversi dal titolare, con una funzione principalmente di garanzia qualitativa, ossia di garanzia al pubblico che il prodotto o servizio per cui il marchio collettivo è usato presenta determinate caratteristiche.
Frequentemente il marchio collettivo non indica al consumatore la provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio contrassegnato, ma assicura al pubblico che questo prodotto o servizio abbia, come stabilisce l’art. 11 co. 1 cpi, una determinata «origine, natura o qualità»; si è peraltro osservato che questi tre concetti possono tutti ricondursi a un’unica, complessiva nozione di qualità, dato che la «natura» del prodotto o servizio assume rilievo ove essa sia collegata alla presenza di caratteristiche qualitative come «la qualità che un prodotto presenti in relazione alle materie prime che siano state per esso usate», e che anche la «origine» di cui parla la norma è una origine geografica rilevante, che qualifica il bene.
Non si esclude d’altro canto che il marchio collettivo svolga una concomitante funzione distintiva, ove assuma agli occhi del pubblico anche una valenza di indicazione di provenienza del prodotto o del servizio dalla cerchia di imprese autorizzate all’uso del marchio.
Marchi collettivi oggetto di decisioni in giurisprudenza sono stati ad esempio il marchio «IMQ» dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (786) e il marchio «Interflora» impiegato nel settore della vendita e spedizione di fiori e piante (787); altri esempi di marchi collettivi sono «Pura Lana Vergine» e «Vero Cuoio» (788).

Per quanto riguarda la titolarità di marchi collettivi, l’art. 11 co. 1 cpi stabilisce che il marchio collettivo può essere registrato da qualunque soggetto che volga «la funzione di garantire l’origine, la natura, la qualità di determinati prodotti o servizi». Si tratta di una formula particolarmente ampia – specialmente se confrontata con la legge marchi anteriore alla riforma del 1992, nella quale l’art. 2 riservava la registrazione a «enti e associazioni legalmente costituiti» -, che abbraccia «qualunque individuo od ente di natura associativa o istituzionale avente finalità lucrative o diverse, imprenditore o non imprenditore, privato o pubblico, di diritto interno o di diritto comunitario», e che perciò, secondo la posizione prevalente in dottrina, comprende anche persone fisiche ; società commerciali; associazioni, consorzi o cooperative. Anche per gli enti pubblici pare prevalente la tesi della possibile titolarità da parte loro di marchi collettivi .
Sempre l’art. 11 co. 1 cpi indica a quali soggetti il titolare può concedere l’uso del marchio collettivo, peraltro individuandoli genericamente in «produttori o commercianti», con una formula che ricomprende qualunque soggetto che svolga un’attività economica. Anche di questa previsione si rimarca di solito la «apertura» rispetto alla legge marchi anteriore alla riforma del 1992, nella quale l’utilizzazione del marchio poteva essere concessa solo a produttori o commercianti che appartenessero degli enti o associazioni titolari del marchio. Si sottolinea inoltre come la disciplina del marchio collettivo si caratterizzi per una separazione tra la titolarità del marchio e il suo utilizzo, dato che il titolare non può utilizzare in proprio il marchio per i suoi prodotti o servizi, ma appunto solo concederne l’uso a terzi.

La decisamente maggiore apertura della disciplina attuale dei marchi collettivi rispetto alla situazione anteriore alla riforma alla legge marchi del 1992 sia per quanto riguarda la titolarità di questi marchi (qualunque soggetto che svolga una funzione di garanzia e non più solo enti o associazioni legalmente costituiti), sia per quanto riguarda gli utilizzatori (qualunque produttore o commerciante e non più solo i produttori o commercianti appartenenti all’ente o alla associazione) consente oggi, come è stato rilevato in dottrina, la registrazione in base all’art. 11 cpi anche di marchi che il titolare concede a terzi di usare su base puramente contrattuale (e non associativa), dopo aver verificato il rispetto da parte del terzo di determinati standard qualitativi e proprio al fine di far svolgere al marchio una funzione di attestazione di conformità agli standard dei prodotti o servizi sottoposti a verifica. Perciò l’art. 11 cpi sotto l’unica qualifica di «marchio collettivo» permette in realtà la registrazione di tipi diversi di marchi: non solo marchi collettivi in senso proprio – tra i quali rientra la figura tradizionale nel nostro Paese caratterizzata da un legame partecipativo tra l’utilizzatore e il titolare –, ma anche marchi c.d. di garanzia o di certificazione, di cui è titolare un soggetto che svolge il ruolo di «verificatore professionale» di standard qualitativi, e che vengono concessi ai terzi che, avvalendosi del servizio di certificazione, si sottopongano a un controllo di qualità e lo superino.

Va infine segnalato che, in base all’art. 11 co. 3 cpi, le disposizioni dell’art. 11 co. 1 cpi sin qui esaminate si applicano anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese d’origine.

Regolamenti d’uso dei marchi collettivi

L’art. 11 co. 2 cpi stabilisce che alla domanda di registrazione di un marchio collettivo devono essere allegati dei regolamenti contenenti le condizioni di uso dei marchi, e in cui siano previsti controlli sul rispetto di queste condizioni e sanzioni per il caso di inosservanza. Ugualmente è previsto che le eventuali modificazioni dei regolamenti debbano essere comunicate all’UIBM e a loro volta rese pubbliche mediante inclusione nei documenti allegati alla domanda. È chiaro che la previsione di questi regolamenti si collega alla funzione di garanzia qualitativa svolta dai marchi collettivi, nel senso che le condizioni d’uso definiscono in che cosa consiste la qualità garantita dal marchio, e i controlli e le sanzioni assicurano l’effettiva presenza nei prodotti o nei servizi delle caratteristiche qualitative garantite dal marchio: il tutto anche a tutela dei consumatori contro possibili inganni derivanti da una mancata presenza delle caratteristiche qualitative che il marchio collettivo garantisce ai loro occhi.
Quanto al contenuto dei regolamenti, essi devono anzitutto specificare le condizioni alle quali è subordinato l’utilizzo del marchio collettivo (ad esempio mediante l’indicazione «di norme limitative di zone geografiche di provenienza dei prodotti, di indicazioni di materie prime da impiegare, di prescrizioni sui procedimenti produttivi da seguire e sugli standard qualitativi da ottenere» ; devono poi indicare i tipi di controlli del titolare e le loro modalità, e le sanzioni per il mancato rispetto del regolamento, che potranno anche consistere nella revoca all’autorizzazione all’uso del marchio. Secondo una parte della dottrina l’UIBM, prima di rilasciare un marchio collettivo, dovrebbe effettuare anche un esame del regolamento d’uso e verificare la sua «idoneità» rispetto alla garanzia qualitativa che il marchio collettivo dovrebbe fornire ).

L’importanza del regolamento rispetto alla funzione specifica del marchio collettivo si coglie anche dalla disposizione dell’art. 14 co. 2 lett. (c) cpi, secondo cui l’omissione dei controlli sul rispetto da parte degli utilizzatori delle condizioni d’uso del marchio è causa di decadenza del marchio stesso .

Anche le disposizioni dell’art. 11 co. 2 cpi sui regolamenti d’uso sono applicabili, in base all’art. 11 co. 3 cpi, ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese d’origine.

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